MELUSI SIMELANE: IL CIELO DI ESWATINI SI RIEMPE DI ARCOBALENI

Melusi Simelane è un’attivista per i diritti LGBTQIA+ di Eswatini, Paese dell’Africa meridionale conosciuto fino al 2018 come Swaziland e governato dall’unica monarchia assoluta del continente. Nel 2018 Melusi ha organizzato il primo Pride del Paese e successivamente ha fondato la Eswatini Sexual and Gender Minorities (ESGM), organizzazione che ha l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

LA LOTTA PER L’ACCETTAZIONE

L’Eswatini è una delle 32 nazioni africane che considerano ancora l’omosessualità un crimine, a causa della persistenza nell’ordinamento giuridico del Paese di una legge omofoba introdotta durante la colonizzazione britannica.

Nonostante non ci siano prove che dette norme siano mai state applicate, il testo rimane in vigore perché la Costituzione di Eswatini prevede che qualsiasi disposizione legislativa adottata prima dell’indipendenza del 1968 deve continuare ad essere applicata.

Proprio perché l’omofobia è ben radicata nella società sin dall’inizio della colonizzazione del Paese, il contrasto alla sua diffusione e la battaglia per una società più inclusiva sono molto complessi. Come se non bastasse poi, anche la Chiesa e le più alte cariche dello Stato hanno fatto propri i sentimenti di odio nei confronti della comunità LGBTQIA+. Il Re Mswati III infatti, ha pubblicamente dichiarato che le relazioni tra persone dello stesso sesso hanno origini sataniche e l’ex Primo Ministro Barnabas Dlamini ha definito l’omosessualità un’anormalità ed una malattia.

Conseguenze dirette dell’ostilità e del pregiudizio nei confronti dei membri della comunità LGBTQIA+ di Eswatini sono aggressioni, violenze e perfino omicidi, che spesso non vengono effettivamente perseguiti dalle autorità. Per offrire una rete di sicurezza informale alle persone LGBTQIA+ del suo Paese, dunque, Melusi Simelane ha deciso di fondare la sua organizzazione.

Nel 2022 la ESGM ha ricevuto da parte dell’Alta Corte di Eswatini il diniego di registrarsi presso il Registro delle Imprese perché, secondo il giudice Mumcy Dlamini, il vero scopo dell’organizzazione sarebbe quello di diffondere informazioni sulle pratiche sessuali tra le persone dello stesso sesso. Sebbene la Corte Suprema di Eswatini abbia annullato la decisione dell’Alta Corte, avvalendosi dell’articolo 33 della Costituzione, che garantisce il diritto ad essere trattati secondo i requisiti fondamentali di giustizia ed equità davanti a qualsiasi autorità amministrativa, il Ministro del Commercio, dell’Industria e del Mercato ha comunque rifiutato la registrazione dell’ESGM.

LA FIGURA DI MELUSI

Come abbiamo visto, il contesto socio-culturale di Eswatini è fortemente caratterizzato dall’omofobia, che è ampiamente diffusa sia tra la popolazione che tra le istituzioni del Paese. Questo rende ancora oggi impossibile per tante persone queer vivere apertamente la propria identità e/o il proprio orientamento sessuale.

Lo stesso Melusi Simelane nel corso della propria vita ha subito discriminazioni a causa della sua omosessualità. Come racconta lui stesso in varie interviste, infatti, è stato vittima di bullismo a scuola, ha subito violenza sessuale, aggressioni da parte di sconosciuti, tentativi dei vicini di screditarlo agli occhi del padrone di casa, stalking e perquisizioni arbitrarie della polizia. Nonostante tutto questo però, ha deciso di rimanere in Eswatini per portare avanti la battaglia per dar vita ad una società più inclusiva.

Grazie alla sua costanza ed al suo coraggio Melusi Simelane è riuscito ad organizzare il primo Pride di Eswatini che è riuscito ad ottenere risonanza internazionale e nazionale, nonostante i tentativi del governo di minimizzare l’impatto dell’evento sia sulla popolazione che sull’assetto sociale del Paese.

Con riferimento alla pronuncia del Ministro del Commercio, dell’Industria e del Mercato, in aperto contrasto con la decisione della Corte Suprema, Melusi Simelane dichiara che questo non riuscirà ad impedire il lavoro di advocacy che ESGM sta portando avanti, anzi ha rafforzato ancora di più la voglia di combattere per realizzare un vero cambiamento.

In occasione del Pride Month, noi di Large Movements APS abbiamo scelto di dar voce a storie come quella di Melusi Simelane affinché, in un momento di festa per la comunità LGBTQIA+ occidentale, non ci si dimentichi che in tante parti del mondo quelle conquiste sono ancora lunghe dall’essere acquisite. E volevamo farlo tributando il lavoro di coloro che ogni giorno si battono per veder riconosciuti i diritti della comunità LGBTQIA+.

Ci auguriamo che, grazie al lavoro di Melusi e di ESGM, il governo di Eswatini decida finalmente di eliminare dal proprio ordinamento giuridico una legge espressione del sentimento e della cultura di un popolo completamente diverso da quello che attualmente abita il Paese, mettendo in atto un processo rapido e concreto che porti alla decriminalizzazione dell’omosessualità.

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Uganda: Porto Sicuro o Polvere sotto al Tappeto? Ne parliamo con Maëlle Noir

Sentiamo spesso parlare del conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, come in Sud Sudan o delle continue violenze e rappresaglie in Repubblica Centraficana. Sappiamo gravemente poco, però, delle persone che scappano da questi conflitti, dei rifugiati, delle loro condizioni, e soprattutto delle condizioni delle donne che si ritrovano a fuggire per salvare le proprie vite e le proprie famiglie. Per questo oggi vorremmo porre l’accento su una parte spesso tralasciata nelle narrative dei conflitti: le persone che sono spinte a fuggire da questi contesti e che nella stragrande maggioranza dei casi, contrariamente a quanto spesso viene falsamente sostenuto, rimangono in Africa cercando asilo in Stati confinanti e non scelgono di affrontare il pericolossissimo viaggio verso l’Europa. Uno dei Paesi africani che accoglie una grande quantità di persone in fuga è l’Uganda. Oggi ne parliamo con Maëlle Noir, dottoranda dell’Irish Research Council presso l’Irish Centre for Human Rights dell’Università di Galway. La sua ricerca affronta la questione della violenza nei confronti delle donne rifugiate attraverso una prospettiva femminista intersezionale e decoloniale, esplorando la rilevanza di un approccio femminista al diritto come alternativa alla prassi legale nel contesto dei rifugiati urbani ugandesi. Maëlle ha una vasta esperienza nel campo dell’advocacy e della ricerca comunitaria, poiché negli ultimi cinque anni ha lavorato con diverse organizzazioni nazionali e locali della società civile in India, Irlanda, Francia e Uganda.  È anche assistente di ricerca part-time nell’ambito del progetto Horizon dell’Unione Europea su democrazia e politica, collaborando con ricercatori in Slovacchia, Austria, Italia e Irlanda. Ciao Maëlle, è un piacere averti qui con noi. Innanzitutto, vorrei chiederti della popolazione rifugiata che raggiunge l’Uganda. Quali sono le principali nazionalità che chiedono asilo in Uganda, qual è la procedura per richiedere asilo nel Paese e dove sono accolti i rifugiati? È importante iniziare dicendo che in Uganda risiedono oltre 1,5 milioni di rifugiati, cifra che ne fa la prima popolazione di rifugiati in Africa e la quarta al mondo. Ciò si spiega con la posizione geografica dell’Uganda, crocevia di diverse zone di conflitto nei Paesi vicini, tra cui la Repubblica Democratica del Congo (RDC), il Sud Sudan, la Somalia, l’Etiopia, il Burundi, l’Eritrea, il Ruanda, ecc. L’Uganda ha anche una lunga storia di “politica di porte aperte”, sostenuta finanziariamente e politicamente dal Nord globale che sostiene lo Stato nell’accogliere i rifugiati in fuga dai conflitti e dalle persecuzioni. Per quanto riguarda la nazionalità, il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo e la Somalia sono i Paesi di origine predominanti per i rifugiati in Uganda, in quanto costituiscono rispettivamente il 57,1%, il 32% e il 4,1% della popolazione totale rifugiata. Tuttavia, quando si tratta di rifugiati urbani, solitamente localizzati nella capitale Kampala, nella parte meridionale del Paese, questi sono principalmente Somali, Congolesi, Eritrei, Sud Sudanesi, Burundiani ed Etiopi. Il Refugee Act ugandese del 2006 amplia la definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dalla Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana del 1969 che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, includendo il criterio del genere. Pertanto, chiunque si trovi al di fuori del proprio Paese d’origine, a causa di aggressioni esterne, occupazione, dominazione straniera od eventi che turbano gravemente l’ordine pubblico, ed abbia il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica o genere, può ottenere lo status di rifugiato. La procedura per richiedere asilo in Uganda varia a seconda che il richiedente asilo desideri stabilirsi in un campo (che spesso viene concesso sulla base dello status di rifugiato prima facie o “automatico” ossia, di gruppi di persone che provengono da uno Stato che l’UNHCR ha riconosciuto soddisfare i requisiti oggettivi che giustificano la presupposizione dello status di rifugiato. Per queste persone dunque, dovrebbe essere più semplice e veloce ottenere lo status perché l’onere probatorio della situazione nel Paese di origine è del tutto inesistente. Si sono intenzionalmente lasciate le virgolette sul termine automatico però, perché nella realtà questa presunzione non viene quasi mai applicata) o in città (rifugiato non prima facie, al contrario, individui non appartententi alla modalità “automatica”), ma in entrambi i casi rimane relativamente semplice. Per lo status di rifugiato “automatico”, i richiedenti asilo che raggiungono il confine vengono trasferiti in uno dei numerosi centri di accoglienza del Paese per un breve colloquio con un agente dell’Ufficio del Primo Ministro (OPM) prima della registrazione e dell’ottenimento dello status di rifugiato. Questo processo dura da pochi giorni ad un massimo di un paio di settimane, a meno che non ci sia un afflusso particolarmente importante di rifugiati. È più difficile ottenere lo status di rifugiato “non-automatico”, soprattutto per potersi stabilire in una città. Il richiedente asilo deve registrarsi presso l’OPM e sottoporsi a una serie di colloqui con diversi interlocutori, tra cui un ufficiale di polizia e un funzionario dell’OPM incaricato di esaminare lo status, seguiti da un esame finale del caso da parte del Comitato per l’ammissibilità del rifugiato. Secondo l’UNHCR, nel 2022 circa l’87,5% delle domande di status di rifugiato è stato accolto. A titolo di confronto, nel 2022 in Italia oltre l’80% dei richiedenti asilo si è visto negare lo status di rifugiato. Parlando dei campi profughi ugandesi, quali sono le condizioni di accoglienza nei campi? L’Uganda è spesso elogiata dalla comunità internazionale e dai media per le sue condizioni di accoglienza esemplari che favoriscono un “porto sicuro” o addirittura un “paradiso” per i rifugiati. In effetti, sulla carta e in conformità con il Comprehensive Refugee Response Framework, i richiedenti asilo che hanno ottenuto lo status di rifugiato ricevono automaticamente un appezzamento di terreno da coltivare, l’accesso all’istruzione ed all’assistenza sanitaria gratuita, nonché il diritto al lavoro ed alla libertà di movimento. Tuttavia, sappiamo che la teoria di solito differisce drasticamente dalla pratica ed è il caso anche del contesto dei rifugiati in Uganda. La politica di non confinamento (non-encampment policy), apparentemente progressista, promossa dal Comprehensive Refugee Response Framework, non è molto ben attuata in quanto la libertà di movimento rimane condizionata all’ottenimento di un permesso rilasciato dall’OPM

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Ilaria-Alpi-Miran-Hrovatin-Somalia

L’omicidio di Ilaria Alpi e l’inchiesta sul traffico di rifiuti tossici in Somalia

Il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia, è stata assassinata, insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin, Ilaria Alpi. La giornalista dal 1992 effettuò diverse missioni per conto del TG3 per raccontare la missione di pace delle Nazioni Unite “Restore Hope” e il contesto somalo della guerra civile scoppiata a seguito della caduta del regime di Siad Barre nel 1991. Le indagini del Caso Alpi-Hrovatin si sono concentrate sull’ultimo reportage della giornalista che sarebbe dovuto andare in onda la sera del 20 marzo. Di quel reportage rimangono solo frammenti e filmati incompleti in quanto la versione integrale non arrivò mai in Italia. Di quell’omicidio ancora non è chiaro né il movente, né il mandante, né gli esecutori. Tra i principali protagonisti del Caso Alpi-Hrovatin si ricorda Giancarlo Marocchino, traportatore piemontese che per anni è stato un influente imprenditore di Mogadiscio. Per il SISMI, secondo una delle note declassificate, era “un imprenditore abile e furbo” in grado di lavorare per tutti e di districarsi nella Somalia sconvolta dalla guerra civile. Secondo il SISMI si occupava di logistica ed era sospettato di trafficare in armi e rifiuti tossici e radioattivi, sospetti che al momento non trovano un riscontro giudiziario. Sullo sfondo dell’indagine occorre inoltre tenere a mente il contesto somalo e in particolar modo il coinvolgimento Italiano in Somalia. La relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, approvata nel febbraio del 2006, ha analizzato diverse causali dell’omicidio tenendo in conto anche il fondamentalismo e la criminalità nel paese. Grazie ad un’analisi dei taccuini di Ilaria Alpi si è cercato di ricostruire i temi dell’ultimo reportage in modo da proseguire su tre linee di indagine: il traffico di armi, il traffico di rifiuti tossici e gli effetti della cooperazione italiana in Somalia. La cooperazione Italiana in Somalia Prima dell’inizio della guerra civile in Somalia l’Italia fu una stretta alleata del governo di Siad Barre, presidente-dittatore somalo fino al 1991, a cui vendeva armi che sono state accumulate in diversi magazzini del paese e che sono stati oggetto di interesse delle milizie e dei signori della guerra a seguito della caduta del regime. In generale si riconosce che l’Italia ha sostenuto economicamente e politicamente Siad Barre anche nel momento in cui il regime appariva completamente screditato agli occhi dell’opinione pubblica internazionale e alla maggioranza del popolo somalo. Tra le linee di indagine della Alpi rientrava la cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo e in particolar modo con la Somalia. La giornalista era interessata al fenomeno degli aiuti in generale ed alla modalità di distribuzione degli stessi, oltre al fatto che essi potessero essere stati utilizzati per arricchimenti illeciti anziché per lo scopo per cui erano stati erogati. In particolar modo la Alpi era interessata alla strada Garoe-Bosaso e al progetto di pesca della Shifco. La cooperazione allo sviluppo in favore della Somalia fu voluta dal parlamento italiano nel 1979 con l’elargizione di ingenti finanziamenti. In particolar modo durante il periodo 1986-1989 il volume degli investimenti italiani in Somalia e nel corno d’Africa è aumentato in modo esponenziale per poi interrompersi con l’esplosione della guerra civile nel 1992. La relazione conclusiva della commissione parlamentare sostiene che nel decennio 1981-1990 l’80% dei fondi è stato destinato alla realizzazione di progetti definiti “fisici”. Di questi il 49% è stato destinato alla costruzione di grandi infrastrutture, il 21% alla realizzazione di investimenti produttivi e il 15% a investimenti definiti “socio-comunitari” (progetti che possono essere considerati a beneficio della popolazione). Tale assetto della cooperazione italiana è stato segnato da difetti di programmazione e mancanza di coordinamento con le iniziative multilaterali e internazionali. L’effettiva riuscita di queste iniziative di cooperazione, inoltre, è stata pesantemente minata dalla prerogativa alla tutela di interessi particolari che aziende, lobbies e gruppi di pressione italiane avevano in Somali e che non tenevano in conto i bisogni reali del paese. L’analisi di queste politiche di cooperazione internazionale è stata condotta durante la stagione di Tangentopoli. In questo quadro alcune inchieste fecero emergere una realtà nella quale gli stanziamenti per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo erano una parte non trascurabile di tutto il sistema tangentizio italiano. Le indagini permisero di scoprire progetti costosi e inutili, stanziamenti multimiliardari, tangenti e traffici di ogni genere tra cui quello di armi verso la Somalia. A tal proposito la Commissione parlamentare di inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo del 1994 si recò in missione a Gibuti, in Somalia e in Kenya dal 29 gennaio al 31 gennaio del 1996. Il resoconto dei lavori sottolineò che ci furono molti errori di gestione e che molti soldi erano andati nelle mani sbagliate. Tra le opere più controverse finanziate dal governo italiano pertanto rientrano la strada Garoe-Bosaso e il porto di Bosaso, nonché il progetto di pesca oceanica e la relativa società di pesca “Shifco”. Per quanto riguarda la strada, il costo medio per chilometro è stato pari a 605 milioni, sproporzionato rispetto alle medie di spesa sul territorio italiano ma anche rispetto alle altre strade realizzate con i fondi della cooperazione allo sviluppo nel corno d’africa. Dall’altra parte all’inizio del 1979 si provò ad intraprendere un progetto di pesca oceanica che fu segnato da disastri e insuccessi. Venne così creata la società “Shifco” che dispose il trasferimento dei pescherecci dopo la guerra anti-Barre del ’90 nelle acque del golfo di Aden. Vi è un sospetto che tale iniziativa, caratterizzata da errori di progettazione gravi, sia servita soprattutto ad arricchire, non necessariamente per vie illecite, gruppi privati italiani e somali. La pista del Traffico di Armi in Somalia Ilaria Alpi prima di intraprendere il suo ultimo viaggio aveva individuato la zona di Bosaso, città portuale nel nord della Somalia, come una zona “giornalisticamente interessante” ed aveva intenzione di approfondire i temi legati al traffico di armi e l’intreccio con la “mala cooperazione” e il traffico di rifiuti tossici. Perseguendo questo obiettivo, la Alpi condusse indagini sulle navi della Shifco alla ricerca di riscontri. In particolar

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UNITI PER KAKUMA

Nella primavera del 2022 International Support – Human Rights e Large Movements APS hanno deciso di unire le proprie competenze specifiche per portare avanti una campagna di advocacy quanto più possibile estesa per sensibilizzare l’opinione pubblica ed i decisori politici sulle condizioni di vita dei richiedenti asilo e dei rifugiati LGBTQ+ in Kenya. Spiegazione partenariato e ruoli L’Organizzazione International Support – Human Rights, è impegnata da oltre 10 anni nella tutela e salvaguardia dei diritti dei rifugiati LGBTQ+ del Kenya e dal 2018, con l’aiuto dei suoi partner e le pressioni internazionali, è riuscita a reinsediarne una parte. L’associazione ha da sempre lavorato a stretto contatto con il personale UNHCR, cercando di indirizzare l’Agenzia verso il cambiamento per garantire maggiore sicurezza per gli ospiti LGBTQ+ dei suoi campi. International Support – Human Rights si è fatta tramite delle richieste di questa categoria vulnerabile di richiedenti con il Parlamento Europeo ed ha agevolato l’adozione della Risoluzione del 2021 presentata alla Plenaria di Strasburgo. In questo testo, i Paesi europei si sono impegnati a sostenere il Kenya per migliorare le condizioni di accoglienza nei due campi profughi più grandi dell’Africa. L’Organizzazione, inoltre, è sempre stata in prima linea anche durante le emergenze, inviando soccorsi e richiedendo indagini mirate, come nel caso dell’incendio del 2021 in cui purtroppo ha perso la vita un giovane rifugiato della comunità LGBTQ+. La decisione di collaborare con questa associazione deriva direttamente dalla mission più ampia di Large Movements APS: creare un network sempre più esteso e solido di associazioni che condividono la stessa metodologia operativa, così da promuovere quel cambio di narrativa – non più demandabile – riguardante il mondo della cooperazione internazionale e dell’inclusione sociale. Questa condivisione metodologica passa anche dalla capitalizzazione delle best practices sviluppate sul campo da altre associazioni, consentendo così di estrapolare lezioni importanti per poter realizzare progetti che abbiano un impatto sociale sempre maggiore. Per di più, dal momento che uno dei nostri obiettivi a lungo termine è quello di stimolare il dialogo tra istituzioni ed i beneficiari diretti delle politiche migratorie così da realizzare proposte di legge, di intervento o progetti che tengano conto dei bisogni reali delle comunità coinvolte, l’esperienza di International Support – Human Rights in tal senso si rivela fondamentale anche per la formazione e crescita professionale del nostro team. Nel pieno rispetto della sinergia di lavoro, Large Movements APS ha messo da subito a disposizione del partenariato le proprie competenze in materia di infotainment e di progettazione, così da dar vita ad una strategia di advocacy quanto più possibile innovativa e creativa. FASE I: Ricerca ed analisi Grazie al lavoro comune, nell’ultimo anno siamo stati in grado di: Analizzare la normativa internazionale che si applica a questa tematica; Reperire informazioni sulla situazione attuale in Kenya per la comunità LGBTQ+ attraverso le interviste ai vari attori coinvolti (personale UNHCR, ONG attive sul territorio, rifugiati e richiedenti asilo LGBTQ+, giornalisti d’inchiesta operanti in Kenya, personale polizia kenyota); Raccogliere sufficienti prove per circostanziare i racconti dei rifugiati e richiedenti asilo LGBTQ+ in merito alle violazioni dei diritti umani che sono costretti a subire Di seguito, il risultato di questa prima fase di attività. Quadro normativo di riferimento Come premesso, abbiamo avuto modo di raccogliere molte testimonianze e molto materiale che documenta la scarsa protezione della comunità LGBTQ+ residente nel campo di Kakuma, alla luce del quale possiamo affermare che ci sia poca tutela per la categoria delle persone vulnerabili. Soprattutto con riferimento alle donne lesbiche, i loro bambini, le persone queer disabili e le persone trans, categorie queste maggiormente esposte a violenze e soprusi. I rifugiati della comunità LGBTQ+ subiscono abitualmente violenze ed attacchi. Tutto questo viola sia la Convenzione sullo Status di rifugiato dell’Onu, che ogni convenzione sottoscritta dal Kenya. Tutte infatti, riconoscono uguali diritti, inalienabili per tutti gli uomini. poiché tali diritti derivano dalla dignità intrinseca della persona umana. Per agevolare la piena comprensione della gravità della situazione sul terreno kenyota, si citano alcuni articoli e Convenzioni contenenti i principi fondamentali che lo stesso Kenya ha riconosciuto come applicabili a qualsiasi individuo: L‘articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l‘articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, i quali prevedono che nessuno può essere sottoposto a tortura e/o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti o punizioni; la Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Mar 1984) – che stabilisce una serie di norme e principi per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le forme, sia nella vita privata che in quella pubblica -e la Convention on the Rights of the Child (Jan/Jul 1990) – stabilisce i diritti fondamentali dei bambini e delle bambine, compresi il diritto alla vita, alla salute, all’educazione e all’espressione libera; la Carta Africana dei Diritti dell’uomo e dei popoli, sottoscritta dal Kenya insieme agli Stati membri dell’Organizzazione dell’Unità Africana. In questa Convenzione si riconosce che: (i) i diritti umani fondamentali derivano dalle azioni degli esseri umani; (ii) il loro rispetto è essenziale alla garanzia di una vita dignitosa; (iii) la protezione internazionale è strumento fondamentale per l’effettivo godimento degli stessi da parte di tutti; (iv) si ribadisce l’adesione di tutti gli Stati firmatari a tutti i principi dei diritti e delle libertà dell’uomo e dei popoli contenuti nelle Dichiarazioni, nelle Convenzioni e negli altri strumenti adottati dall’Organizzazione dell’Unità Africana, dal Movimento dei Paesi Non Allineati e dalle Nazioni Unite. L’articolo 2 della Carta sopracitata afferma “Ogni individuo ha diritto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti nella presente Carta, senza distinzione alcuna di razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale e sociale, fortuna, nascita o qualsiasi status”. Per completezza si potrebbero aggiungere l’orientamento sessuale e l’identità di genere – in perfetta armonia con le Linee Guida dell’UNHCR sulla definizione di gruppo sociale – ma anche senza questa specifica, il testo dell’articolo appare chiarissimo; L’articolo 7 della stessa Carta afferma che “Ogni individuo deve essere uguale davanti alla legge.  Ogni individuo ha diritto

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La voce queer di Kakuma: la storia di G.

Nei nostri articoli precedenti abbiamo parlato delle condizioni della comunità LGBTQ+ in Kenya e delle violazioni dei diritti umani che avvengono all’interno del campo profughi di Kakuma.  Abbiamo poi raccolto la testimonianza di J, il primo caso del nostro approfondimento sulle violazioni di diritti umani all’interno di Kakuma, e la testimonianza di A, donna lesbica ospite di Kakuma. Proseguendo, dunque, l’inchiesta che Large Movements APS sta portando avanti insieme ad International Support Human Rights, in questo articolo analizzeremo la situazione specifica di G., nome di fantasia di un ragazzo LGBTQ+ di Kakuma con il quale abbiamo avuto modo di parlare.  Come riportato nei casi precedenti, anche G. ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese d’origine in seguito alle diverse aggressioni subite a causa della sua sessualità e di aver cercato rifugio nel vicino Kenya. La speranza di poter vivere lontano dalla paura e dalle violenze subite in quella che un tempo chiamava “casa”, è stata la sua bussola che lo ha guidato lungo il suo viaggio, ma la vita a Kakuma si è rivelata molto più terribile di quanto potesse immaginarsi.  La breve permanenza a Kakuma  G. è un cittadino ugandese. È fuggito dal suo Paese quando la vita in patria era diventata insopportabile dopo diverse aggressioni subite a causa della sua sessualità. È arrivato a Kakuma nell’aprile 2020 ed è ripartito un anno dopo, nell’aprile 2021, quando le condizioni di vita all’interno del campo erano diventate molto rischiose, essendosi trovato a vivere numerosi attacchi violenti, insieme a tutta la comunità LGBTQ+ di Kakuma: è stato quasi dato alle fiamme nel maggio del 2020 ed hanno cercato di avvelenarlo due volte. Non sorprende quindi che G. descriva le condizioni all’interno del campo di Kakuma come “orribili”. La negligenza della polizia e dello staff UNHCR  G. ha dichiarato di aver denunciato alla polizia e al personale dell’UNHCR ogni volta che è stato oggetto di un’aggressione. Tuttavia, tutte le e-mail che ha scritto sono state ignorate al punto che nell’aprile 2021 è stato costretto a fuggire per salvarsi la vita dopo essere sopravvissuto all’ennesima aggressione.  Ci ha inoltre riferito che al suo arrivo è stato scelto come portavoce delle persone LGBTQ+ a Kakuma. Ed è proprio per questo suo stretto contatto con le altre persone all’interno del campo che può assicurare che ogni persona queer che conosce ha sperimentato la stessa negligenza da parte delle autorità e del personale dell’UNHCR. Intimidazioni, minacce e detenzioni arbitrarie sono mezzi spesso usati per opprimere la comunità LGBTQ+ a Kakuma e costringerla al silenzio, tanto che G. afferma che molti rapporti dell’UNHCR dal Kenya condividono informazioni e dati che non sono affatto affidabili né vicini alla verità del campo, perché tali informazioni sono il risultato dell’uso della forza sui rifugiati LGBTQ+, confermando che Kakuma non è un luogo sicuro per le persone queer e che queste hanno bisogno e meritano protezione internazionale e di essere trasferite il prima possibile. La discutibilità della gestione dei ricollocamenti Anche la gestione dei ricollocamenti è discutibile. I ricollocamenti sono così importanti per le persone LGBTQ+ di Kakuma perché, innanzitutto, danno loro speranza. La speranza di vivere e amare liberamente, di essere la persona che sono e di diventare membri produttivi della società. Soprattutto, il ricollocamento significa libertà e sicurezza per G. e per coloro che a Kakuma vivono ancora oggi nella paura, incapaci di muoversi liberamente anche quando vengono attaccati. Anche se G. non ne ha mai fatto richiesta, in quanto secondo lui un trasferimento era implicito nella sua domanda di asilo, dato che il Kenya è un Paese ostile per le persone queer, ci ha raccontato come è stata gestita la situazione dei ricollocamenti mentre si trovava nel campo: all’inizio, l’UNHCR ha detto loro che c’erano pochi posti disponibili per il reinsediamento e che non erano in grado di trasferirli tutti. Poi, col pretesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno ritardato i trasferimenti ma dallo scoppio della pandemia i ricollocamenti non sono ancora avvenuti. Inoltre, i ricollocamenti sono stati usati come arma dal governo keniota e talvolta dal personale dell’UNHCR contro i membri più attivi e vocali della comunità LGBTQ+ che hanno cercato di denunciare le violazioni che avvenivano nel campo. Sostanzialmente, coloro che cercavano di denunciare le condotte gravissime a Kakuma, come G., sono stati minacciati di non essere mai trasferiti. Nel giugno 2021, dopo la morte dell’attivista 22enne Chriton Atuhwera nel campo di Kakuma avvenuta due mesi prima, G. e le persone LGBTQ+ all’interno del campo hanno lanciato una petizione all’UNHCR chiedendo protezione e di essere trasferiti. Gli agenti dell’UNHCR hanno risposto con intimidazioni a coloro che volevano aderire alla petizione, dicendo che sarebbero stati rimpatriati se avessero firmato. “Non si tratta solo di stare zitti, ma loro sono stati proattivi nel mettere a tacere la comunità LGBTQ+”, ha affermato in merito G. Se ti è piaciuto l’articolo, condividi!

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